Per le opposizioni il testo contiene “clausola salva Ong”
Il testo del decreto sulle navi delle Ong, licenziato ieri sera nella seduta notturna dalle Commissioni Affari costituzionali e trasporti della Camera, è stato approvato in una versione ancora diversa da quella uscita dal Consiglio dei ministri e dalle due presenti nei due emendamenti dei relatori che si sono succeduti in questi giorni.
Infatti, ieri sera, i relatori Edoardo Ziello (Lega) e Carmine Raimondo (Fdi) hanno presentato una terza riformulazione, la quarta dunque del decreto, poi approvata dalle Commissioni.
La terza limatura del testo in pochi giorni riguarda il tema dell’accertamento delle violazioni da parte delle Ong.
La clausola “salva Ong”
Secondo alcuni, tuttavia, il testo conterrebbe un riferimento ad una legge che farebbe scattare una clausola “salva Ong”.
Nel testo approvato dal Consiglio dei ministri si prevedeva che la sanzione scattasse quando il comandante della nave non collaborasse con “la competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare”; non veniva menzionata invece “la struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell’immigrazione clandestina”, che nella quarta versione del decreto è stata inserita come soggetto con cui le Ong devono collaborare.
Il testo approvato chiarisce poi che le sanzioni scattino per qualsiasi disposizione indicata dal decreto, mentre nella versione originale esse scattavano solo in caso di mancata comunicazione di una serie di informazioni alle autorità. Inoltre, viene definito che l’accertamento della violazione avviene “successivamente all’assegnazione del porto di sbarco“.
Per quanto riguarda il prefetto che dovrà emettere la sanzione sarà quello competente “per il luogo di accertamento della violazione”, quindi non necessariamente della città dove è approdata la nave.
Il riferimento alla legge del 1981
Il decreto contiene infine un riferimento alla legge del 1981 che aveva depenalizzato una serie di reati e dettava le norme delle sanzioni amministrative (la numero 689). La quarta versione afferma che “si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689“.
Questa legge, però, all’articolo 4 afferma che “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”, vale a dire situazione in cui le navi delle Ong potranno trovarsi.
La maggioranza aveva bocciato un emendamento di Enrico Costa che citava esplicitamente questo articolo, ma essendoci il riferimento a tutta la legge, secondo le opposizioni la “clausola salva Ong” è comunque operativa.