Dalle procedure di frontiera ai trattenimenti e rimpatri: depositato anche il secondo emendamento. Termine ultimo per i subemendamenti è il 14 aprile. Le opposizioni annunciano ostruzionismo
Proseguono, anche se a singhiozzo, i lavori sul decreto Cutro. Cambiano le norme della protezione internazionale, con l’obiettivo di accelerare i procedimenti di accoglimento delle domande di asilo o protezione sussidiaria, trattenimento o rimpatrio attraverso il secondo emendamento presentato dal governo in commissione Affari costituzionali del Senato. Il presidente della commissione Alberto Baboni ha fissato il termine di 24 ore per i subemendamenti a quest’ultima modifica: non oltre le 16.30 del 14 aprile.
Le opposizioni annunciano ostruzionismo spietato
Le opposizioni hanno annunciato che presenteranno decine di emendamenti, in una strategia di ostruzionismo che tenterà di far slittare l’approdo in Aula del testo, calendarizzato per martedì 18 aprile. Sembra ormai certo che, per ovviare al posticipo della discussione a Palazzo Madama, il provvedimento arriverà in Aula senza mandato al relatore, come già successo, sempre al Senato, per il decreto Ong.
Il capogruppo della Lega Massimiliano Romeo dichiara: «Le opposizioni non vogliono farci arrivare in Aula con il mandato al relatore e la settimana prossima andremo senza relatore e voteremo gli emendamenti in Aula». Sugli emendamenti leghisti, accantonati in attesa della definizione delle proposte di modifica governative, spiega: «L’accordo c’è ed è blindato. I nostri sono accantonati perché aspettiamo che arrivino quelli del governo così dove interviene il governo bene, dove invece non interviene potremmo mantenerli».
Cosa cambia in materia di protezione internazionale
Le innovazioni contenute nella modifica dell’esecutivo sono di sostanza e riguardano anche l’ampliamento dei casi nei quali si applica la procedura accelerata di frontiera che sinora era consentita per domande di protezione presentate da un richiedente direttamente alla frontiera o presso zone di transito solo dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli.
L’emendamento prevede che possa essere applicata a richiedenti provenienti da un Paese di origine designato come sicuro (con una clausola che salva la normativa vigente per le domande di richiedenti protezione che già si trovano nel territorio nazionale). Nel caso venga reiterata una domanda dopo che una precedente richiesta sia stata respinta, questa è ammissibile unicamente nel caso in cui il ricorrente abbia presentato nuovi elementi o nuove prove ed è onere del richiedente allegare specificatamente di essere stato impossibilitato a presentarli nella prima domanda di protezione.
Inoltre, si modifica la procedura sull’efficacia esecutiva dei provvedimenti, con l’obiettivo di rendere effettiva la possibilità di procedere al rimpatrio dello straniero che avesse l’intenzione, si spiega nella relazione che accompagna l’emendamento, di reiterare, nel tempo, domande di protezione internazionale. Si punta inoltre a rendere più stretta la procedura di impugnazione e richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva del diniego della domanda. Previsto inoltre un ampliamento delle ipotesi di trattenimento ai fini dell’accertamento dell’identità e della cittadinanza e quando sussista un “notevole rischio di fuga”.