Codice della Strada, dietrofront sull’uso di stupefacenti: “Punibili solo se presi da poco”

La parte del nuovo Codice che punisce l'uso di droghe, anche quando non creano alterazione psicofisica, era finita al centro di una valutazione da parte della Corte Costituzionale

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Arriva una novità che riguarda il Codice della Strada, in riferimento alla norma che regola le sanzioni per la guida in stato di alterazione. Secondo le nuove linee guida chiarite da una circolare dei ministeri dell’Interno e della Salute, inviata a prefetti e questori in seguito all’entrata in vigore del nuovo Codice della strada, si prescrive che una persona sia sia punibile per guida sotto l’effetto di droghe solo se esiste “una correlazione temporale tra l’assunzione e la guida, che si concretizza in una perdurante influenza della sostanza stupefacente o psicotropa in grado di esercitare effetti negativi alla guida“.

Proprio la parte del nuovo Codice che punisce l’uso di droghe, anche quando non creano alterazione psicofisica, era finita al centro di una valutazione da parte della Corte Costituzionale. All’inizio di aprile, infatti, il Tribunale di Pordenone aveva chiesto alla Consulta di valutare la legittimità del nuovo codice, a seguito del caso di una donna che lo scorso dicembre aveva causato un incidente stradale.

Le analisi delle urine della donna avevano rivelato una positività agli oppiacei, anche se quest’ultima aveva dichiarato di non aver assunto droghe nelle 27/72 ore precedenti all’esame. La conducente aveva però dichiarato di aver assunto alcune gocce di un ansiolitico e un altro farmaco contenente codeina e il tribunale ha quindi sollevato la questione di legittimità costituzionale. Inoltre, tra le riserve sollevate vi è anche il presupposto che il nuovo Codice punisce chiunque abbia assunto sostanze stupefacenti, senza considerare una valutazione sugli effetti della capacità di guida.

Codice della strada, cosa prevedono le nuove linee guida

Il ministero dei Trasporti, comunque, sottolinea che la nuova circolare non contraddice affatto le novità del codice. Il documento rileva che la norma presa in considerazione “punisce la guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere da un effettivo stato di alterazione psicofisica“. Al centro delle analisi, però, vi è l’elemento del “dopo aver assunto“, che è costituto dal collegamento “tra l’assunzione della sostanza e la guida del veicolo“.

Quindi, la circolazione sottolinea come sia necessario provare che la sostanza psicotropa o stupefacente sia stata assunta in un periodo di tempo vicino alla guida del veicolo. Questa tempistica, inoltre, deve far presumere che la sostanza produca ancora i suoi effetti nell’organismo durante la guida“. In ogni caso, come riferito dal ministero dei Trasporti, sono confermati i testi per certificare la presenza di droga nell’organismo del conducente del veicolo.

La direttiva che disciplina le modalità di controllo sull’uso di stupefacenti, infatti, è stata adottata l’11 aprile “in piena coerenza” con le regole che sanzionano coloro che conducono un veicolo dopo aver assunto droghe, superando il concetto di “stato di alterazione“, che però rimane soggettivo e non dimostrabile.

Per quanto riguarda, invece, la possibile assunzione di farmaci, il ministero dei Trasporti ricorda come lo stesso ministro abbia ricordato che l’assunzione di droga, anche cannabinoidi, è ben diversa dall’uso di farmaci. In questo modo, il titolare del Mit chiarisce che le norme non intendono penalizzare coloro che sono sottoposti a cure mediche.

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