La Corte europea dei diritti umani (Cedu) ha stabilito che il processo che portò alla condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale nel caso dei diritti televisivi Mediaset non ha violato il suo diritto a un equo processo. La decisione è stata adottata all’unanimità: i giudici hanno dichiarato ricevibile la parte del ricorso relativa alla presunta mancanza di imparzialità della Corte di Cassazione, respingendo invece tutti gli altri motivi.
Il ricorso era stato presentato da Berlusconi il 28 dicembre 2013, dopo la conferma definitiva della condanna, pronunciata dalla Cassazione il primo agosto dello stesso anno. L’ex presidente del Consiglio era stato condannato a quattro anni di reclusione, ridotti a uno per effetto dell’indulto. Alla sentenza erano seguite l’interdizione dai pubblici uffici e la decadenza da senatore.
Dopo la morte di Berlusconi, avvenuta nel 2023, i suoi eredi hanno deciso di proseguire il procedimento davanti alla Corte di Strasburgo.
L’intervista del giudice Esposito
Al centro dell’esame della Cedu c’era un’intervista rilasciata il 5 agosto 2013 al Mattino da Antonio Esposito, presidente del collegio della Cassazione che aveva confermato la condanna di Berlusconi. L’intervista era stata pubblicata dopo la lettura del dispositivo, ma prima del deposito delle motivazioni, avvenuto il 29 agosto.
Secondo il ricorrente, le dichiarazioni del magistrato avrebbero potuto influenzare gli altri componenti del collegio, anticipando le ragioni della decisione. La Corte europea, tuttavia, non ha rilevato elementi sufficienti a dimostrare un pregiudizio del giudice o a fondare un dubbio oggettivamente giustificato sull’imparzialità del collegio.
La Cedu ha precisato che il proprio compito non era valutare l’opportunità del comportamento di Esposito né le eventuali conseguenze disciplinari ma verificare se avesse compromesso l’equità del processo. I giudici hanno comunque ricordato che i magistrati devono mantenere la massima discrezione nei rapporti con la stampa.
Respinte le altre contestazioni
La Corte ha giudicato insufficienti anche le prove relative ad alcune presunte dichiarazioni ostili attribuite ai magistrati coinvolti nel procedimento, riferite da partecipanti a cene private e da dipendenti di un albergo di Ischia.
Non è stato dimostrato, secondo i giudici, che il presidente del collegio fosse prevenuto nei confronti di Berlusconi prima del processo. Anche le dichiarazioni attribuite al giudice relatore, identificato con le iniziali A.F. e successivamente deceduto, sono state ritenute generiche e non coerenti con il suo comportamento durante e dopo il procedimento.
La Cedu non ha inoltre ravvisato elementi che indicassero una volontà precostituita di condannare Berlusconi nella rapidità del procedimento o nell’assegnazione del caso alla sezione feriale della Cassazione.
Quanto agli altri motivi del ricorso, tra cui le contestazioni relative alla possibilità di partecipare ad alcune udienze, la Corte non ha rilevato violazioni apparenti del diritto a un equo processo e ha dichiarato le relative doglianze irricevibili.
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