Una sentenza recente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha delineato importanti dettagli riguardo le donazioni informali e indirette tra genitori e figli, certificando che, fatta eccezione per alcune circostanze particolari, non siano soggette a tassazione, a meno che non siano risultanti da atti sottoposti a registrazione.
La sentenza, identificata con il numero 7442, ha messo in discussione una circolare delle Entrate del 2015, ritenuta “non condivisibile” e “imprecisa“, focalizzandosi sull’applicazione dell’imposta di successione e donazione.
Tasse solo per le donazioni registrate
Secondo quanto stabilito nel Testo Unico sull’imposta di successione e donazione, gli atti di donazione devono essere registrati. Tuttavia, la Corte ha chiarito che l’imposta sulle donazioni non si applica automaticamente a tutte le donazioni indirette, bensì solo a quelle risultanti da atti soggetti a registrazione.
Questo significa che le donazioni informali, ossia quelle non formalizzate per iscritto o non registrate in un atto scritto, non sono soggette a tassazione se rientrano nella franchigia di un milione di euro, a meno che non vengano registrate volontariamente o non siano risultanti da atti soggetti a registrazione.
In altre parole, se una donazione informale viene registrata volontariamente o se è risultante da un atto soggetto a registrazione, allora sarà soggetta a tassazione. Tuttavia, per le donazioni indirette risultanti da atti soggetti a registrazione, la Corte ha sottolineato che non vi è un obbligo generalizzato di registrazione dell’atto come donazione. Invece, l’amministrazione finanziaria può accertare tali donazioni solo se sono soddisfatti determinati presupposti, come la dichiarazione del contribuente in sede di procedimento tributario.