Codice Rosso, omicidio in famiglia: incostituzionale il divieto di diminuire la pena in presenza di attenuanti

Codice Rosso, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019

Redazione
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Codice Rosso, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019. Grazie alla sentenza n. 197/2023, anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di un familiare o di un convivente, il giudice avrà ora la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti.

Questa la massima riassuntiva contenuta nell’odierna sentenza della Corte costituzionale.

Codice Rosso, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’assise d’appello di Torino e Corte d’assise di Cagliari

A sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3 del codice penale, due ordinanze della Corte d’assise d’appello di Torino e un’ordinanza della Corte d’assise di Cagliari.

In particolare, la Corte d’assise d’appello di Torino, sta procedendo nei confronti di un giovane accusato di avere ucciso il padre in occasione dell’ennesima aggressione violenta nei confronti propri, della madre e del fratello. La Corte torinese, in particolare, pur non ritenendo che lo stesso abbia agito in legittima difesa, gli riconosce varie attenuanti, tra cui la provocazione e le attenuanti generiche. La stessa Corte deve valutare la responsabilità penale di una donna che ha ucciso il marito, a sua volta colpevole di reiterati maltrattamenti, anche nei confronti del figlio. Anche in questo caso, la Corte esclude la legittima difesa, ma ritiene che all’imputata debbano essere riconosciute, tra l’altro, la provocazione e le attenuanti generiche.

La Corte d’assise di Cagliari, invece, sta procedendo nei confronti di un uomo accusato di avere ucciso la moglie in un momento di esasperazione provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche.

Codice Rosso, la formulazione originaria della norma vietava al giudice di valutare se applicare l’ergastolo o una pena più mite

La formulazione originaria dell’art. 577, comma 3 del codice penale, ora dichiarata incostituzionale, vietava al giudice di prendere in considerazione le attenuanti nelle ipotesi di omicidio volontario commesso contro un familiare, il coniuge o il convivente, impedendogli di valutare nel concreto se applicare la pena dell’ergastolo, ovvero una pena più mite, quando proporzionata all’effettiva gravità della condotta e al grado di colpevolezza dell’imputato.

La disposizione venne introdotta nell’ordinamento penale italiano nel 2019, con il cosiddetto “Codice Rosso”, una legge di natura preventiva e repressiva contro il fenomeno della violenza di genere e degli abusi commessi nel contesto delle relazioni familiari e affettive.

La finalità della norma, con ogni evidenza, era quella di contrastare duramente i sempre più frequenti episodi di femminicidio e violenza in famiglia.

Codice Rosso, il divieto assoluto in capo al giudice rischiava di condurre a risultati contraddittori

Tuttavia, ponendo un divieto assoluto in capo al giudice circa la possibilità di dosare la pena sulla base delle concrete specificità di ciascun singolo caso, rischiava di condurre a risultati contraddittori e fuorvianti rispetto a tale scopo, conducendo all’applicazione di pene manifestamente eccessive in “situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l’atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto”.

In ipotesi come quelle sottoposte all’attenzione delle Corti d’assise di Torino e Cagliari, ad esempio, l’applicazione di una pena severa quanto l’ergastolo, appare senza alcun dubbio sproporzionata rispetto alla concreta colpevolezza degli imputati, evidentemente spinti a gesti simili da situazioni di estrema difficoltà.

Codice Rosso, violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e individualizzazione della pena

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato che il divieto posto dalla norma, ora  censurata da pronuncia di incostituzionalità, determina una violazione dei principi di parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e individualizzazione della pena sanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Codice Rosso, la Corte Costituzionale delinea nuovi margini di discrezionalità e proporzionalità

Insomma, pur senza rinnegare o contraddire l’importante obiettivo del Codice rosso di rafforzare la tutela di tutti coloro che subiscono violenze e maltrattamenti in famiglia, la Corte Costituzionale delinea nuovi margini di discrezionalità e proporzionalità.

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