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Codice Rosso, omicidio in famiglia: incostituzionale il divieto di diminuire la pena in presenza di attenuanti

Codice Rosso, la Consulta ha dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019

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Codice Rosso, laConsultaha dichiarato incostituzionale l’ultimo comma dell’art. 577 del codice penale, introdotto dalla legge n. 69 del 2019. Grazie allasentenza n. 197/2023, anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di un familiare o di un convivente,il giudice avrà ora la possibilità di valutare caso per caso se diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti.

Questa la massima riassuntiva contenuta nell’odierna sentenza della Corte costituzionale.

Codice Rosso,la questione di legittimità costituzionalesollevata dallaCorte d’assise d’appello di Torino eCorte d’assise di Cagliari

A sollevare la questione di legittimità costituzionaledell’art. 577, comma 3 del codice penale, due ordinanze dellaCorte d’assise d’appello di Torino eun’ordinanza dellaCorte d’assise di Cagliari.

In particolare, laCorte d’assise d’appello di Torino, sta procedendo nei confronti di un giovane accusato di avere ucciso il padre in occasione dell’ennesima aggressione violentanei confronti propri, della madre e del fratello. La Corte torinese, in particolare, pur non ritenendo che lo stesso abbia agito in legittima difesa, gli riconosce varie attenuanti, tra cui la provocazione e le attenuanti generiche.La stessa Cortedeve valutare la responsabilità penale di una donna che ha ucciso il marito, a sua volta colpevole di reiterati maltrattamenti, anche nei confronti del figlio. Anche in questo caso, la Corte esclude la legittima difesa, ma ritiene che all’imputata debbano essere riconosciute, tra l’altro, la provocazione e le attenuanti generiche.

La Corte d’assise di Cagliari, invece,sta procedendo nei confronti di un uomo accusato di avere ucciso la moglie in un momento di esasperazione provocato dai continui comportamenti aggressivi della vittima, alcolista e affetta da patologie psichiatriche.

Codice Rosso, la formulazione originariadella norma vietava al giudice di valutare se applicare l’ergastolo o una pena più mite

La formulazione originaria dell’art. 577, comma 3del codice penale, ora dichiarata incostituzionale,vietava al giudice di prendere in considerazione le attenuantinelle ipotesi di omicidio volontario commesso contro un familiare, il coniuge o il convivente,impedendogli di valutare nel concreto se applicare la pena dell’ergastolo, ovvero una pena più mite, quando proporzionata all’effettiva gravità della condotta e al grado di colpevolezza dell’imputato.

La disposizione venne introdottanell’ordinamento penale italianonel 2019, con il cosiddetto “Codice Rosso”,una legge di natura preventiva e repressivacontro il fenomeno della violenza di genere e degli abusi commessi nel contesto delle relazioni familiari e affettive.

La finalità della norma,con ogni evidenza, era quella dicontrastare duramentei sempre più frequentiepisodi di femminicidio e violenza in famiglia.

Codice Rosso, ildivieto assoluto in capo al giudicerischiava di condurre a risultati contraddittori

Tuttavia, ponendo un divieto assoluto in capo al giudice circa la possibilità di dosare la penasulla base delle concrete specificità di ciascun singolo caso,rischiava di condurre a risultati contraddittorie fuorvianti rispetto a tale scopo, conducendo all’applicazione di pene manifestamente eccessive in “situazioni in cui è il soggetto che ha subito per anni comportamenti aggressivi a compiere l’atto omicida, per effetto di una improvvisa perdita di autocontrollo causata dalla serie innumerevole di prevaricazioni cui era stato sottoposto”.

In ipotesi come quelle sottoposte all’attenzione delle Corti d’assise di Torino e Cagliari, ad esempio, l’applicazione di una pena severa quantol’ergastolo, apparesenza alcun dubbiosproporzionata rispetto alla concreta colpevolezza degli imputati, evidentemente spinti a gesti simili da situazioni di estrema difficoltà.

Codice Rosso, violazione dei principi di parità di trattamento, di proporzionalità e individualizzazione della pena

La Corte costituzionale, infatti, ha dichiarato che il divieto posto dalla norma, ora  censurata da pronuncia di incostituzionalità,determina una violazione dei principi di parità di trattamento di fronte alla legge, di proporzionalità e individualizzazione della penasanciti dagli articoli 3 e 27 della Costituzione.

Codice Rosso, la Corte Costituzionale delinea nuovi margini di discrezionalità e proporzionalità

Insomma, pursenza rinnegare o contraddire l’importante obiettivo del Codice rossodi rafforzare la tutela di tutti coloro che subiscono violenze e maltrattamenti in famiglia,la Corte Costituzionale delinea nuovi margini di discrezionalità e proporzionalità.

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