“Gelosia non può mai essere attenuante”, la sentenza su stalking e lesioni

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(Adnkronos) – La gelosia non può mai “giustificare la concessione delle attenuanti generiche” anche in caso di tradimento del partner. A ribadirlo la Cassazione nelle motivazioni di una sentenza pronunciata dalla Quinta Sezione Penale lo scorso novembre nel procedimento per un uomo accusato di stalking e lesioni nei confronti della ex convivente e del nuovo compagno. Dopo la sentenza della Corte d’Appello di Milano che lo aveva condannato a 9 mesi e 10 giorni poi sostituta con la pena pecuniaria di 5.600 euro, l’imputato aveva fatto ricorso per Cassazione. 

 

Nelle motivazioni i giudici hanno evidenziato che il consolidato insegnamento della giurisprudenza ha “escluso che la gelosia possa giustificare la concessione delle attenuanti generiche ed altresì che possa considerarsi come motivo di particolare valore morale e sociale ai fini dell’attenuante”, citando anche una sentenza del 1996 in cui si affermava che “la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono sempre passioni morali riprovevoli mai suscettibili di valutazione etica positiva”.  

Nelle otto pagine di motivazioni si legge ancora che “neppure può considerarsi integrata l’attenuante dell’aver reagito in stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui. Semmai, la gelosia, quale sentimento morboso espressione di supremazia e possesso che si estrinseca attraverso l’annientamento della vittima, può rendere configurabile l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti”. I supremi giudici hanno annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano la sentenza limitatamente alla determinazione della pena “ritenendo fondato il motivo di ricorso relativo alla sanzione sostitutiva della pena pecuniaria”. 

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