L’intervento dell’avvocato ed ex parlamentare Tiziana Parenti che ha lavorato nel team di Mani Pulite
Alla vigilia del voto referendario appare evidente che sui quesiti che ne costituiscono l’oggetto è stato mantenuto dai mezzi di informazione, ma vorrei dire anche dalle stesse forze politiche promotrici presenti in Parlamento, un grande silenzio, ancora più assordante se si tiene conto della eterogeneità e tecnicità dei quesiti stessi, difficilmente comprensibili dal cittadino medio, non solo nella loro formulazione, ma ancor più nella loro rispettiva finalità e utilità.
Non c’è dubbio che negli ultimi trent’anni la vocazione giustizialista del popolo italiano sia cresciuta in modo esponenziale, alimentata soprattutto dal partito che, tra quelli promotori del referendum, ha una maggiore rappresentanza in Parlamento e cioè la Lega, che non sembra si sia mai distinta per garantismo a partire dall’epoca di Mani Pulite allorché esibiva, tra gli altri, nelle aule parlamentari il “cappio” e giù giù fino alle istanze razziste contro gli immigrati, fatti apparire come la causa dei peggiori mali del Paese e al voto favorevole sulla legge Bonafede, indimenticabile ministro dei 5 Stelle suoi ex alleati, che aveva istituito il fine pena del processo mai, attraverso la cancellazione dell’istituto della prescrizione, previsto finanche dal codice Rocco.

Analogo appunto pare dovrebbe essere fatto anche a Italia Viva che, allorché il suo leader fu nominato, pochi anni fa, presidente del consiglio, avrebbe voluto a capo del Ministero della Giustizia Nicola Gratteri, pubblico ministero nell’esercizio delle sue funzioni, che certo non è un esempio di garantismo, ma soprattutto, quel che è peggio, sancendo la legittimazione della violazione invero grave del principio a base delle democrazie occidentali, che impone la separazione dei poteri e quindi, prima di ogni altro, del potere giudiziario dal potere esecutivo.
Certamente i due leader e i rispettivi partiti si saranno convertiti al garantismo, da intendersi invero come rispetto e difesa non opportunistica non solo di alcuni ma di tutti i principi che stanno indefettibilmente alla base delle Costituzioni liberali, forse fulminati anche loro sulla via di Damasco, via, invero, ultimamente, per quanto è dato leggere ed ascoltare, divenuta molto affollata per improvvise, quanto numerose “folgorazioni”.
In conclusione non si capisce né la motivazione né la credibilità dei soggetti politici nel voler proporre così complessi quesiti ai loro elettori e al popolo italiano in generale; quesiti per i quali non sembra che si siano molto spesi né nelle aule parlamentari né nella relativa informazione.
Ultima osservazione: perché questi soggetti politici che rappresentano la Nazione in Parlamento non hanno provveduto per tutta questa legislatura ormai al termine, a presentare degli specifici e adeguati disegni di legge che certamente in ormai quasi cinque anni avrebbero ben potuto essere già stati approvati e spiegati agli elettori?
E perché hanno ostacolato fortemente la grande riforma del sistema nel suo complesso proposta dall’eccellente Ministro della Giustizia Marta Cartabia, e finanche la sua riforma sulla stessa separazione delle funzioni, il più noto dei quesiti referendari, che, dopo un lungo e faticoso percorso, è stata bloccata al Senato e che invece costituisce la migliore soluzione al quesito referendario stesso?
A proposito di questo quesito, la cui bocciatura potrebbe compromettere irreversibilmente la riforma in materia della ministra Cartabia, del cui contenuto specifico nessuno parla, stupisce la cancellazione dalla memoria di parlamentari e “opinionisti”, un genere che spesso si confonde e si sovrappone, delle proposte di riforma già elaborate, ben più pregnanti di quella oggetto del referendum che si invece limita a proporre con legge ordinaria e perciò in ogni momento superabile anche da opposta legge, la separazione delle funzioni tra organo inquirente e organo giudicante.
E’ vero che sono passati 25 anni dalla istituzione con Legge Costituzionale, approvata cioè da almeno i due terzi delle Camere, di una Commissione Bicamerale per la riforma della seconda parte della Costituzione, tra cui la riforma Costituzionale del sistema delle garanzie, ma è vero anche che i lavori di quella Commissione Bicamerale che si protrassero per molti mesi, furono a lungo oggetto, prima e dopo la sua istituzione, di grandi dibattiti pubblici anche attraverso i mezzi di comunicazione, di numerosi commenti autorevoli, anche di scontri tra le forze politiche, che avevano contribuito a creare un terreno fertile di conoscenza pubblica e di amplissima riflessione, con l’effetto anche di avere iniziato, fra l’altro, a far prendere coscienza ai cittadini delle gravi conseguenze che, nel rapporto tra i poteri dello Stato, avevano prodotto le “gesta” di Mani Pulite e quali ancora più gravi, come la realtà ha dimostrato, avrebbero prodotto negli anni futuri.

Insomma nel 1997, con la “Istituzione di una Commissione Parlamentare per le riforme costituzionali (Legge Costituzionale 24 gennaio 1997 n. 1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28.01.1997), si era aperto nei luoghi istituzionali e nella società un grande confronto e si stava avviando una grande riforma, sicuramente modificabile e migliorabile in Parlamento, per ricostruire un’armonica architettura dello Stato, sulla base degli indefettibili principi democratici della separazione dei poteri, dell’equilibrio tra gli stessi e della reciproca responsabilità.
E pensare che quella stessa Commissione Bicamerale è tutt’ora in vigore, perché, essendo stata istituita con legge costituzionale, non è scaduta alla fine legislatura e non doveva perciò, se del caso, essere ripresentata; per contro per cancellarla avrebbe dovuto essere abrogata da una pari legge costituzionale.
La separazione delle funzioni nella magistratura è già sancita, pure in termini purtroppo ambigui, nella Costituzione vigente e all’epoca costituì il migliore compromesso tra le forze politiche presenti nella Costituente, tanto più che allora era vigente il Codice di procedura penale inquisitorio di epoca fascista che mal si conciliava con una più netta separazione tra inquirente e giudicante e che rimandava perciò espressamente al futuro costituente, una volta che fosse entrato in vigore il codice di procedura penale accusatorio, che all’epoca si riteneva che dovesse essere prossimo, la definitiva separazione in Costituzione delle carriere nell’ottica liberale della separazione dei poteri.
Si consideri, infatti, che in uno Stato a compiuta democrazia liberale non può non essere chiara e netta la separazione tra l’organo dell’accusa, che rappresenta la pretesa punitiva dello Stato e quindi il potere esecutivo, e l’organo giudicante, estraneo a tale pretesa, che deve essere soggetto solo alla legge, in nome e sulla base della quale deve invece giudicare, rispettando tutte le garanzie e i diritti di chiunque sia sottoposto al processo, del quale deve contribuire altresì ad assicurare la ragionevole durata.
Diceva, a tal riguardo non diversamente da altri costituenti, l’on. Bettiol, illustre penalista, all’Assemblea Costituente il 26 novembre 1947: «Le funzioni del pubblico ministero non devono essere incapsulate accanto a quelle del giudice, ma devono essere tenute distinte. E’ proprio dei regimi totalitari il concetto di volere considerare il pubblico ministero come un organo della giustizia, mentre in tutti i regimi liberali esso è considerato come un organo del potere esecutivo».
E ancora il grande Calamandrei nella seduta del 5 dicembre del 1946 poneva in guardia sulle norme che la Costituente andava approvando «per il pericolo di avere un corpo di magistrati completamente indipendente, il quale deciderebbe delle nomine, provvederebbe alla designazione ai vari uffici, autoeserciterebbe la disciplina e delibererebbe anche delle spese».
E sottolineava che «con una magistratura così chiusa e appartata, si potrebbero verificare conflitti con il potere legislativo o con quello esecutivo, in quanto la magistratura potrebbe, per esempio, rifiutarsi all’applicazione di una legge o attribuirsi il potere di stabilire criteri generali di interpretazione delle leggi».
Un’autentica profezia che negli anni si è vieppiù autoavverata tanto da generare una magistratura non solo ormai uscita definitivamente dall’architettura in cui trovano collocazione i poteri dello Stato, ma che si è posta e si pone contro i medesimi in un crescendo pericoloso per la stessa democrazia, senza neppure sottostare al principio di responsabilità cui tutti i funzionari pubblici sono invece soggetti.
Il problema perciò è tutto politico ed è molto più complesso e articolato di quello che pone il quesito referendario, che pure trova così pochi sostenitori e per lo più silenziosi; senza contare che la separazione delle funzioni così come proposta, dovrebbe essere successivamente regolata sotto molteplici profili e che tuttavia, non incidendo a livello costituzionale, potrebbe finire con il lasciare tutto come prima.
In conclusione la politica è in primis cultura; è il prodotto della cultura coltivata dalla memoria, che non dimentica mai il passato ma lo elabora e lo supera per una democrazia sempre più compiuta, pronta e sollecita a prendere le massime distanze e a condannare tempestivamente e decisamente ogni rigurgito di autoritarismo da qualsiasi parte provenga, con ciò essendo di esempio e di guida ai cittadini.
Parimenti il giudicare è conoscenza ed elaborazione culturale della conoscenza stessa, nell’ambito di uno Stato la cui difesa dei principi democratici liberali è obbligo di tutti e di ciascuno indistintamente.
Ma quanto sono lontani da tutto ciò questi odierni legislatori che pure preconizzano o comunque non si sono opposti e non si oppongono recisamente al tanto sbandierato ed enfatizzato principio della democrazia diretta, sebbene tra tutte sia la peggiore delle tirannie, come la storia e infine quella drammatica del ventesimo secolo ha dimostrato!
Si dice che il referendum è un istituto democratico perché si consulta il popolo, come previsto dalla Costituzione e comunque serve a dare il famoso “segnale”, non si sa bene a chi, visto che chi lo propone è il medesimo legislatore che già avrebbe dovuto provvedere in ben più incisivi termini e che chi ne è il destinatario, cioè la magistratura, continuerà, con ogni probabilità, forte dell’incapacità del Parlamento, a fare quadrato contro il medesimo e le sue leggi.
Penso che non possiamo eludere oggi l’interrogativo se il referendum allorché si rivolge ai cittadini italiani perché rispondano a quesiti di tanto e apparentemente esclusivo tecnicismo, a cui la classe politica non sa dare o non vuole dare una risposta e una soluzione, sia davvero ancora da considerare un istituto democratico, tanto più ove doverosamente si consideri la quotidiana manipolazione delle menti e delle coscienze collettive da parte dei mezzi di informazione e non solo, che va sempre più ad alimentare l’odio sociale.
Il quesito referendario, passato se possibile ancora più sotto silenzio, che, invece, più degli altri ha una portata “rivoluzionaria” negli effetti immediati che andrebbe a produrre, è quello sulla abolizione della legge Severino, così detta dal Ministro della Giustizia del Governo Monti, che dieci anni fa pure fu approvata a stragrande maggioranza anche da alcune delle stesse forze politiche che ora propongono di abrogarla.
La legge Severino prevede la decadenza automatica di parlamentari, membri del Governo, consiglieri regionali, sindaci e amministratori locali condannati in via definitiva, nonché la incandidabilità e ineleggibilità per i medesimi soggetti che abbiano riportato una condanna anche non definitiva per reati contro la P.A., con palese e grave violazione, perciò, del principio di non colpevolezza sancito nella nostra Costituzione.
L’abrogazione di tale normativa, avrebbe come immediato conseguente effetto il ripristino della vigenza degli artt. 28 e segg. del c.p., che regolano la interdizione dai pubblici uffici che, il giudice, considerate le circostanze, le condotte, la personalità dell’imputato, gli effetti di danno sociale ed economico che siano stati o meno cagionati, può infliggere come pena accessoria che avrà la sua efficacia solo a sentenza definitiva, in via perpetua se si tratta di condanna all’ergastolo o ad una pena non inferiore a cinque anni, o in via temporanea per anni cinque se la condanna definitiva sia superiore a tre anni.
Come si vede la differenza tra le due normative ha effetti totalmente diversi e non sovrapponibili e va a riaffermare e tutelare, come detto, il principio costituzionale per cui nessuno può essere considerato colpevole fino a sentenza definitiva.
Peraltro quello che più è “rivoluzionario” negli effetti della eventuale abrogazione di tale normativa è che la politica tornerebbe ad avere la sua centralità, depotenziando ogni “ambizione” magistratuale di fare fuori il politico o l’amministratore pubblico “non gradito” per le sue idee o iniziative e contemporaneamente lascerebbe liberi e responsabili i cittadini di votare i loro rappresentanti a prescindere dal certificato penale o dei carichi pendenti.
Inoltre sposterebbe di nuovo sulla classe politica la responsabilità delle candidature dei rappresentanti dei cittadini, ponendo fine al tempo stesso a quella caccia alle streghe che si è andata via via incrementando in questi trent’anni e che è stata supinamente applaudita o quanto meno accettata, con la conseguenza ulteriore di neutralizzare, almeno in parte, dal giorno dopo la sua abrogazione, quella contrapposizione della magistratura alla politica ai fini di autoconservazione del proprio potere, che ha devastato le fondamenta dello Stato e la coscienza dei cittadini.
Ma, come sopra si diceva, è preparato il Paese ad una tale scelta di democrazia, che vorrebbe coniugare responsabilità e libertà, un Paese che ha applaudito quanto meno da trent’anni a questa parte la tracimazione verso l’autoritarismo, i tagliatori di teste e i castigamatti? Chissà, io ci spero ma non ci conto!
* Tiziana Parenti, avvocato ed ex parlamentare