Via libera della commissione Bilancio del Senato a una proposta di modifica al decreto anticipi che risolve la questione dei mutui a tasso agevolato concessi ai dipendenti bancari degli istituti di credito penalizzati dalle norme sui fringe benefit.
La proposta stabilisce che il tasso di sconto da prendere a riferimento, ogni anno, per conteggiare la soglia fringe benefit, è quello in vigore al momento della stipula o alla data di scadenza di ciascuna rata e non più quello dell’anno in corso.
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A confermarlo il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris, che ha firmato l’emendamento che spiega che sarà in vigore per l’anno in corso.

Zaffini (FdI): “Bene emendamento su tassazione fringe benefit bancari”
La norma sui mutui agevolati dei bancari “pone finalmente rimedio ad un evidente e pesante
ingiustizia nei confronti dei dipendenti degli istituti di credito”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia, Francesco Zaffini, primo firmatario dell’emendamento al dl anticipi approvato in Commissione bilancio.

L’emendamento “riguarda la fiscalità dei fringe benefit – spiega – concessi dalle banche ai propri dipendenti. Tale tassazione, che faceva riferimento ai mutui e prestiti a tasso agevolato
destinati ai lavoratori, stava causando un grave allarme sociale a causa della normativa che la disciplina e all’improvviso rialzo del tasso di riferimento Bce. Questa condizione comportava un forte aggravio a carico dello stipendio dei dipendenti bancari. L’emendamento approvato modifica questa normativa considerando l’attuale e futura dinamica dei tassi Bce”.
Cosa sono i fringe benefits
I fringe benefits rappresentano una forma di retribuzione non in denaro, consistente nella messa a disposizione di beni e/o servizi a favore dei lavoratori (o di qualche altra categoria di soggetti).
In Italia sono disciplinati dall’articolo 2099 del Codice civile, che li definisce come “parte della retribuzione con partecipazione agli utili o ai prodotti, con concessione di beni in natura o di servizi, o con altre prestazioni in danaro o in natura, aventi carattere non occasionale”.

Inoltre questi benefits possono essere concessi dal datore di lavoro in modo volontario o in base a un contratto collettivo di lavoro. Possono essere erogati in forma individuale o collettiva, e possono essere di varia natura, tra cui: beni in natura: auto aziendali, telefono cellulare, computer, etc.; servizi, come abbonamenti a palestre, cinema, teatri, ecc., corsi di formazione, etc. E contributi a previdenza complementare, assistenza sanitaria, e così via.
I fringe benefits possono avere un impatto positivo sulla motivazione e la produttività dei dipendenti, e possono contribuire a migliorare il clima aziendale. Tuttavia, è importante che siano utilizzati in modo consapevole e responsabile, in quanto possono avere anche un impatto fiscale per il datore di lavoro e per il dipendente.
In Italia, l’imposizione fiscale su questi benefici varia a seconda della tipologia di benefit. In generale sono soggetti a tassazione come reddito da lavoro dipendente, con aliquote che variano dal 23% al 43%. Tuttavia, alcuni fringe benefits sono esenti da tassazione, come ad esempio i contributi a previdenza complementare e assistenza sanitaria.
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