Cassazione: la gelosia non può mai essere un’attenuante, arriva la conferma definitiva

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Anche in caso di tradimento, la gelosia non può giustificare la concessione delle attenuanti generiche. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione in una sentenza della Quinta Sezione penale depositata lo scorso novembre.

La Suprema Corte ha chiarito il principio esaminando un caso di stalking e lesioni. La vicenda giudiziaria riguarda un uomo accusato di aver perseguitato e aggredito la sua ex compagna e il nuovo partner della donna.

Cassazione, la gelosia non è un’attenuante: il caso

In primo grado, la Corte d’Appello di Milano aveva condannato l’imputato a nove mesi e dieci giorni di reclusione. In secondo grado, la pena detentiva era stata sostituita con una sanzione pecuniaria pari a 5.600 euro. Nonostante la riduzione della condanna, l’uomo ha presentato ricorso in Cassazione.

La Suprema Corte ha quindi disposto il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Milano, limitatamente alla rideterminazione della pena. Proprio in questa occasione, i giudici hanno colto l’opportunità per ribadire un principio già consolidato in giurisprudenza: la gelosia non può essere considerata un fattore attenuante.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che “la gelosia e la vendetta, dettate da un malinteso senso dell’orgoglio maschile colpito dall’infedeltà coniugale, costituiscono passioni morali riprovevoli, mai suscettibili di valutazione etica positiva, richiamando un precedente orientamento risalente al 1996.

La Corte esclude dunque che la gelosia possa giustificare la concessione delle attenuanti generiche o essere qualificata come motivo di particolare valore morale o sociale. Allo stesso modo, viene negata l’applicabilità dell’attenuante legata alla reazione in stato d’ira determinata da un fatto ingiusto altrui.

Al contrario, precisano i giudici, la gelosia può assumere rilievo aggravante quando si configura come sentimento morboso, espressione di supremazia e possesso, capace di sfociare nell’annientamento della vittima. In questi casi, può rendere configurabile l’aggravante dell’aver agito per motivi futili o abietti.

A quarantquattro anni dall’abolizione del delitto d’onore in Italia, fondato sull’idea dell’orgoglio maschile ferito, la Cassazione ribadisce in modo netto che la gelosia non può mai essere invocata come attenuante.

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