Nel panorama mondiale, solo due leader governativi hanno mantenuto la barra dritta nel valutare, nella sua autentica e fondamentale essenza,quanto avvenuto nel Mediterraneo alla Global Sumud Flotilla. Tra tutte le più disparate e indignate dichiarazioni, le sole che hanno centrato dritto al cuore il vero problema, in merito a quanto si son permessi di fare gli Israeliani, sono state quelle di due Presidenti, l’italianoSergio Mattarellaed ilsud coreano Lee Jae-myung, che hanno espressamente condannato l’azione in acque internazionali dell’IDF – Israel Defence Force, appellandola con il suo esatto nome:grave violazione del Diritto Internazionale.
Definire l’abbordaggio delle imbarcazioni un atto assolutamente illegittimo è ineccepibile, perché l’azione israeliana è avvenuta in un tratto di mare che non ricade di certo sotto la sovranità di Tel Aviv, marientra sotto la tutela della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare(UNCLOS), meglio conosciuta come Trattato di Montego Bay, recentemente integrata con il Trattato sull’Alto mare.
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In poche parole, l’Alto mare appartiene a tutti ed è aperto a qualsiasi Stato lo voglia solcare con proprio naviglio, in un ambito di piena libertà di navigazione, di sorvolo, di pesca e di ricerca scientifica. In tale contesto (e qui viene la sostanza), ogni imbarcazione che naviga in mare aperto è soggetta solo alle leggi del Paese di cui batte bandiera e non può essere abbordata o anche soltanto ostacolata nel suo movimento, senza l’autorizzazione della Nazione di appartenenza. Fannoeccezione i casiin cui sia assolutamente palesata e comprovata la compromissione dell’imbarcazionein atti di pirateria, di tratta di schiavi o di traffico di droga.
Inoltre, uno Stato ha facoltà di abbordare e catturare imbarcazioni sospettate di aver violato le proprie leggi nelle sue acque interne (es. laghi), nelle sue acque territoriali o nella sua zona contigua. Esistono ancora due documenti di Diritto Internazionale sulla specifica materia, ilManuale di Sanremo ed il Rapporto Palmer, che devono essere presi in considerazione, anche perché Israele li considera come fondamento di legittimità del proprio agire in mare aperto.
Il primo è una sorta di manuale, assolutamente non vincolante, perchè non ha la valenza giuridica di Trattato (normalmente firmato e ratificato dalle Nazioni) ed è al centro di un aspro dibattito del diritto in ambito mondiale. Elaborato nel 1994 da un gruppo di giuristi esperti navali, per conto dell’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, per cercare di sistematizzare le norme del Diritto Internazionale vigenti in caso di conflitto armato in mare, individua anche dei criteri di legittimità per la condotta di un blocco navale e per il ricorso alla forza in mare.
Pur riconoscendo valide tali azioni per esigenze belliche,peraltro attraverso un intricato dedalo di sofismi,precisazioni, distinzioni e altri bizantinismi legulei, tuttavia il Manuale vieta esplicitamente l’impedimento del libero passaggio dei rifornimenti di prima necessità (alimentari, sanitari, ecc) e autorizza il Paese che blocca ad effettuare, in acque internazionali, solo delle semplici “ispezioni a bordo” (che ricordiamo dovrebbero essere autorizzate dalle Nazioni di bandiera). Di certo non assalti con l’uso della forza, sequestri di persona e detenzioni forzate, come avvenuto pochi giorni fa.
Il Rapporto Palmer è invece una relazione ufficiale dell’ONU del 2011, che prende nome dal Presidente della relativa Commissione (ex Premier neozelandese Palmer), che ha esaminato la legittimità dell’assalto israeliano del2010alla “Freedom Flotilla”, che determinò lamorte di 9 attivisti turchi. Un evento che fa classificare come “vecchio vizio” questa attitudine di Tel Aviv a non porsi dubbi di legittimità, pur di ottenere i propri scopi. Basandosi anche sul Manuale di Sanremo, la Commissione sancì che il blocco era legittimo, ma solo per impedire l’ingresso di armamenti a Gaza, per cui le unità d’assalto israeliane fecero un uso della forza irragionevole sproporzionato.
Per meglio comprendere il quadro giuridico complessivo, è opportuno anche un breve cenno sulla classificazione delle aree marittime. Le acque territoriali si spingono sino a 12 miglia nautiche e rientrano nella piena sovranità dello Stato, poi viene la Zona Contigua che va da 12 a 24 miglia, su cui si possono farecontrolli solo su dogana, immigrazione, sanità e sicurezzae, infine, la Zona Economica Esclusiva, fino a 200 miglia, in cui lo Stato non esercita la propria sovranità, ma ha diritto a sfruttarne le risorse (es. minerarie, di pesca, ecc). Oltre, c’è l’Alto Mare, definito anche come Acque Internazionali.
Il Mediterraneo, essendo un mare di dimensioni limitate, costituisce un caso a parte, perché non ha un punto marittimo che disti più di 200 miglia dalla costa, per cui tutte le acque subito dopo le 12 miglia (acque territoriali)vengono convenzionalmente considerate Internazionali.
Questo è quindi il contesto sulla base del quale i due Presidenti hanno accusato Israele di aver condotto un ingiustificato atto illegittimo verso le imbarcazioni della Flotilla di 80 Nazioni, tra cui erano presenti anche alcune italiane e sud coreane (Mattarella “Trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali”).
Invece, lamaggior parte dei governanti della Comunità europea, compresi quelli italiani, hanno sostanzialmentetaciuto sull’abbordaggio, ignorando, probabilmente volutamente, che è stato il momento di gran lunga più grave di tutta la faccenda. Si sono poi pronunciati sulle modalità di detenzione e di trattamento degli attivisti deportati in territorio israeliano (costretti dalle immagini che han fatto il giro del mondo?), senza minimamente considerare che li non ci sarebbero mai dovuti arrivare.
Volendo zoomare sulle reazioni nazionali, per meglio capire se sono state ben mirate e proporzionate alla gravità degli eventi, occorre un ulteriore approfondimento giuridico. Per l’Italia, le citate norme internazionali sono integrate dalCodice della Navigazione, ufficializzato dal Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942, successivamente integrato e ulteriormente legittimato dal Decreto Legislativo n.61 del 18 maggio 2018. All’articolo 4 – “Navi e aeromobili italiani in località non soggette alla sovranità di alcuno Stato” del Codice viene testualmente sancito che “Le navi italiane in Alto mare e gli aeromobili italiani in luogo o spazio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato sono considerati come territorio italiano”.
Poche parole per un articolo che ha peso specifico dell’osmio, ma d’altra parte non ci vuole un trattato per un concetto tanto lapalissiano quanto ineluttabile, perché soltanto un’entità statuale irresponsabile potrebbe pensare di non dover tutelare il proprio naviglio in giro per il mondo, considerandolo come un’appendice del proprio territorio.Ne va della sicurezza degli equipaggi, delle imbarcazioni e dei loro carichi, siano essi passeggeri o mercie ne va, soprattutto, dellacredibilità internazionale della Nazione stessa. Anche perché, qualora così non fosse, ogni nave, di qualunque tipo e stazza, al momento in cui lascia le acque territoriali, sarebbe in balia di qualsiasi evento e preda di chiunque.
Ma un quadro legislativo efficiente, per essere efficace, deve essere tutelato ed applicato da chi ne ha la responsabilità istituzionale e questo, purtroppo, talvolta non capita, per ignoranza, per ignavia o, semplicemente, per misera convenienza politica.
Trattandosi di sicurezza e di difesa del territorio nazionale, la principale responsabilità risale all’Autorità governativa, quale laPresidenza del Consiglio ed i Ministeri della Difesa e degli Esteri, i quali però, nel caso in considerazione, hanno somatizzato, senza reagire, l’abbordaggio di navi italiane ed il sequestro di persona di Cittadini italiani, in acque internazionali, .
E’ chiaro che non ci si potesse aspettare una reazione estrema con l’uso della forza, magari impiegando unità della Marina Militare, perché sussiste la consapevolezza che l’attuale situazione internazionale è molto delicata, per cui qualsiasi rischio di ulteriori spiralizzazioni debba essere attentamente valutato, manon può neanche essere ammessa la più completa inerzia di fronte ad una palese violazione del Diritto Internazionale, della propria legislazione e, non da meno, della dignità nazionale.
L’aggravante deriva dal fatto che è stata la seconda volta in pochi mesi (il precedente risale ad ottobre 2025), per quanto riguarda la Flotilla, ma a questa casistica di “incidenti” a nostro danno si potrebbero anche aggiungerel’inginocchiamento dei Carabinieri del Consolato italiano a Gerusalemmeed alcuni degli attacchi subiti dai soldati nazionali di UNIFIL negli ultimi mesi, compreso lo speronamento di mezzi italiani da parte di carri armati israeliani. Tutti eventi che hanno suscitato indignate proteste verbali da parte delle Autorità italiane e qualche innocua convocazione di Ambasciatore.
Ma sembra essere tutta gazzosa per uno Stato come Israele, che non si pone problemi a tenere aperti almeno 3 fronti di guerra e ad essere pronto ad aprirne un altro in Siria. E allora è giunta l’ora che l’Italia si faccia rispettare, soprattutto da una Nazione con cui si continuano ad intrattenere rapporti diplomatici e commerciali, anche nel settore degli armamenti, Ad esempio, spesso la sola presenza militare nazionale nella “zona del problema” costituisce un segnale forte e un deterrente efficace e sufficiente a sconsigliare azioni illegali contro nostre risorse.Abbiamo inviato una nave militare a Cipro per proteggere l’isola da eventuali attacchi da parte iraniana, non si capisce perchè non lo si possa fare per proteggere Cittadini italianiche, di fronte alla Costituzione, godono degli stessi diritti di tutti.
Ma per fare questo serve unavolontà politica istituzionale cristallina e votata al puro interesse nazionalee che non sia drogata da influenze ideologiche-partitiche, che alcune alte autorità dello Stato hanno sinora dimostrato di preferire.
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