Regolamento Dublino: ecco perché è ingiusto ma anche immodificabile

Il presidente Mattarella ha pronunciato ieri parole molto chiare, ai limiti del j’accuse, ricordando all’Europa che il Regolamento di Dublino appartiene alla preistoria

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Sicurezza e solidarietà: dovrebbero essere questi i due capisaldi della politica comune di asilo dell’Unione europea, che non è mai stata veramente attuata perché hanno sempre prevalso gli interessi nazionali rispetto a quelli comunitari. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: a fronte di un’ondata migratoria senza precedenti, l’Italia è stata letteralmente lasciata sola.

Il presidente Mattarella ha pronunciato ieri parole molto chiare, ai limiti del j’accuse, ricordando all’Europa che il Regolamento di Dublino appartiene alla preistoria. Già, perché questo Regolamento fu approvato nel lontanissimo 1990, quando l’emergenza migratoria si concentrava, dopo la caduta del Muro di Berlino, sul fronte est e non sul fronte sud. Non a caso, la sede dell’Agenzia Frontex fu individuata (e resta tuttora) a Varsavia, capitale di uno dei Paesi ex satelliti dell’Urss. In realtà il Regolamento è stato modificato due volte, ma non si è mai trovato un compromesso tra gli Stati europei per la ripartizione dei richiedenti asilo, un principio che pure era stato inserito nell’Agenda europea sull’immigrazione del 2015, pensata per mettere in discussione il principio secondo cui il Paese di primo ingresso è responsabile della domanda di asilo del migrante. La realtà è che le quote di ripartizione (la cosiddetta relocation) sono sempre state respinte non solo dai Paesi dell’Europa orientale – il cosiddetto gruppo di Visegrád (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) – ma anche dagli scandinavi, dal Benelux e dalla stessa Francia. E infatti, in mezzo a questa nuova crisi dei rifugiati, siamo sempre al punto di partenza.

Le Commissioni Juncker e von der Leyen hanno presentato proposte di riforma tendenti a superare l’evidente fallimento del “sistema Dublino” mantenendo però sostanzialmente invariata la gerarchia dei criteri, introducendo un sistema correttivo per la ripartizione equa delle responsabilità tra Stati che però riproduce quasi tutti gli elementi problematici dei meccanismi temporanei di ricollocamento già in atto. Si è trattato, insomma, di un semplice maquillage burocratico: salvo qualche modifica migliorativa dei termini procedurali, il trasferimento dei richiedenti asilo verso lo Stato membro potenzialmente competente è sempre stato appesantito dall’introduzione di ulteriori passaggi intermedi. Fatta eccezione per la definizione allargata di “familiare”, nessuno dei criteri per la determinazione dello Stato membro competente è infatti stato toccato, mentre il meccanismo correttivo di allocazione, così come strutturato, era destinato a un fallimento del tipo di quello vissuto dai meccanismi temporanei di ricollocamento.

Il problema è eminentemente politico: l’Europa è talmente divisa che manca ancora del tutto la volontà di arrivare a una modifica equa del Regolamento che riesca a coniugare sicurezza comune e solidarietà tra Stati. Il paradosso più emblematico si determinò quando il governo Conte fece fronte comune col cartello di Visegrad guidato da Orban, ma opponendosi alla riforma per motivi opposti: il primo perché voleva imporre più solidarietà e una più equa ripartizione dei migranti; i Paesi dell’Est Europa perché volevano continuare a non accogliere nemmeno un immigrato. Ma di questi paradossi è fatta, purtroppo, questa Europa.

Riassumendo: il Regolamento Dublino III, entrato in vigore il primo gennaio 2014, ha sostituito il Regolamento Dublino II del 2003, che a sua volta aveva mandato in pensione la Convenzione di Dublino del 1990. Questo regolamento contiene i criteri e i meccanismi per individuare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino extracomunitario. Il principio generale è rimasto lo stesso della Convenzione del 1990 e di Dublino II: ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato membro e la competenza per l’esame di una domanda di protezione internazionale ricade i n primis sullo Stato che ha svolto “ il maggior ruolo in relazione all’ingresso e al soggiorno del richiedente nel territorio degli Stati membri”. Formula burocratica che inchioda l’Italia – e in misura minore la Grecia – a farsi carico di tutti i migranti che arrivano via mare, molti dei quali aspirano in realtà a raggiungere l’Europa del Nord e finiscono invece per restare qui a tempo indefinito. Se varcano la frontiera per raggiungere i loro familiari, poi, rischiano di essere rispediti qui come dublinanti. Questo è il Regolamento di Dublino.

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