La Corte costituzionale ha deliberato che l’adozione di minoriprovenienti da Paesi stranieri sarà possibile anche pergenitori single. E’ stata depositata stamane la sentenza numero 33, con la quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 29-bis, comma 1, dellalegge numero 184 del 1983, nella parte in cui esclude le persone single dalla possibilità di adottare minori stranieri in stato di abbandono.
L’esclusione di tali casistiche, afferma la Consulta, si pone in contrasto con gli articoli 2 e
117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 dellaConvenzione europea dei diritti dell’uomo. Ad essere ritenuto sproporzionato è il modo in cui l’articolo 29-bis ostacolava l’interesse dell’aspirante genitore nei confronti dell’adozione che, ribadisce la Corte, è un istituto ispirato a un principio disolidarietà sociale a tutela del minore.
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Adozione, l’interesse a divenire genitore come libertà di autodeterminazione
Con la sentenza numero 33 la Corte Costituzionale include l’interesse adiventare genitori, anche da parte di persone single, fra le libertà di autodeterminazione da tenere in considerazione nella valutazione della non-irragionevolezza delle disposizioni del legislatore.
Ferma restando la priorità dei molteplici e primariinteressi del minore, la condizione di persona single non costituirà a priori un impedimento per il conseguimento delle pratiche di adozione. La Corte ha dunque rilevato che, in astratto, anche le persone single sono in grado dioffrire un ambiente idoneo, stabile e armoniosoa minori in stato d’abbandono. Spetterà comunque al giudice la valutazione degli accertamenti circa la validità affettiva e la capacità educativa dell’aspirante genitore. Nel corso di tali valutazioni sarà possibile tenere conto anche della rete familiare di riferimento del richiedente o della richiedente.
La sentenza della Corte arriva anche a fronte dell’analisi di un contesto giuridico-sociale come quello attuale, in cui ledomande di adozionestanno andando incontro a una riduzione molto significativa. In uno scenario simile, l’assoluto divieto imposto alle persone single dalla legge 184 del 1983, rischiava di “riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso“.
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