La Corte Ue si è espressa sulla questione Balneari. La norma del Codice di navigazione italiano che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento. La Corte è quindi intervenuta sul caso C 598/22 mosso dalla Società Italiana Imprese Balneari che gestisce, sul territorio del Comune di Rosignano Marittimo (Livorno), uno stabilimento balneare sul quale ha costruito una serie di opere.
Di fatto, al termine della concessione, al momento del rinnovo, le opere costruite dalla Siib sono state acquisite a titolo gratuito dallo Stato, come previsto dal Codice di navigazione, imponendo di conseguenza il pagamento di canoni demaniali maggiorati.
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A seguito dell’appello presentato dalla Siib, il Consiglio di Stato si è rivolto alla Corte di Giustizia presentando domanda di pronuncia pregiudiziale per chiedere se la norma nazionale che prevede che le opere non amovibili costruite su una spiaggia vengano successivamente acquisite dallo Stato alla scadenza del periodo di prova. “La norma italiana che prevede che le opere non amovibili costruite sulle spiagge vengano acquisite a titolo gratuito dallo Stato italiano al termine di una concessione, non costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento“, spiega la Corte.
Tale sentenza ha generato l’ira delle associazioni del settore, con lo “sconcerto e preoccupazione” denunciati da Assobalneari Italia (Federturismo e Confindustria) che parla di una “sentenza che distrugge l’eccellenza turistica italiana”. Per i rappresentanti della categoria, “la prospettiva di perdere gli investimenti fatti senza alcuna compensazione mette in discussione la capacità e la volontà di investire a fronte della minaccia di non vedere riconosciuti tali investimenti al termine della concessione“.
“Tutti gli operatori economici si trovano ad affrontare la medesima preoccupazione, che è quella di sapere se sia economicamente sostenibile presentare la propria candidatura e sottoporre un’offerta ai fini dell’attribuzione di una concessione sapendo che, alla scadenza di quest’ultima, le opere non amovibili costruite saranno acquisite al demanio pubblico“, scrive Repubblica.
Di fatto, “la norma non riguarda le condizioni per lo stabilimento dei concessionari autorizzati a gestire un’attività turistico ricreativa sul demanio pubblico marittimo italiano. Infatti, la disposizione in parola prevede soltanto che, alla scadenza della concessione e salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di concessione, le opere non amovibili costruite dal concessionario saranno incamerate immediatamente e senza compensazione finanziaria nel demanio pubblico marittimo“. Quindi, non generando discriminazione, la Corte non ha rilevato alcun tipo di irregolarità.
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