Stasi resta in semilibertà: Cassazione boccia ricorso della Procura

La Procura di Milano aveva presentato la richiesta citando alcuni "vizi di legittimità" nell'ordinanza con cui lo scorso aprile era stata concessa a Stasi la semilibertà. Nello specifico, si faceva riferimento all'intervista che il condannato aveva rilasciato al programma "Le Iene", pubblicata lo scorso 30 marzo

3 Min di lettura

Alberto Stasi resterà in semilibertà. Lo ha deciso la Prima Sezione penale della Cassazione, dopo la conclusione della camera di consiglio tenutasi oggi, rigettando il ricorso proposto dalla Procura generale di Milano contro l’ordinanza del 9 aprile 2025, con cui il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva concesso la misura alternativa all’uomo condannato in via definitiva per la morte di Chiara Poggi.

La Procura di Milano aveva presentato la richiesta citando alcuni “vizi di legittimità” nell’ordinanza con cui lo scorso aprile era stata concessa a Stasi la semilibertà. Nello specifico, si faceva riferimento all’intervistache il condannato aveva rilasciatoal programmaLe Iene“, pubblicata lo scorso 30 marzo. Secondo la Procura sarebbe mancata l’autorizzazione al detenuto per rilasciare dichiarazioni alla trasmissione nel corso di un permesso premio concesso solamente per un ricongiungimento famigliare.

Per questi motivi era stato chiesto di annullare il provvedimento, con rinvio ai giudici milanesi della Sorveglianza per unanuova valutazione. La difesa di Stasi aveva invece sostenuto che il ricorso fosse “inammissibile“.

Il caso dell’intervista di Stasi nel corso della semilibertà

La conversazione di Stasi davanti ai microfoni deLe Ieneavrebbe messo in pericolo il suo percorso di semilibertà. La richiesta della Procura di Milano avrebbe potuto provocare, infatti, larevoca della misura alternativa al carcere, riportando il detenuto in carcere. Sin da subito, però, i legami dell’uomo, condannato a scontare 16 anni per omicidio, si sono detti più che tranquilli, in quanto convinti che non vi sarebbe stata alcuna violazione dei termini dell’accordo.

Giada Bocellari, uno degli avvocati che rappresenta Stasi, aveva infatti sostenuto chela nuova impugnazione non avrebbe generato alcunapreoccupazione“, in quanto “già ampiamente chiarita dal carcere e dal Tribunale d Sorveglianza“. Il direttore della struttura detentiva di Bollate aveva infatti spiegato che l’intervista sarebbe stata sostenuta nel corso di un permesso premio e che per questo non aveva “causato infrazioni alle prescrizioni“.

I legali, inoltre, aveva ricordato che nel caso in cui questa conversazione avesse rappresentato un problema, alloraavrebbero dovuto “revocargli il lavoro esterno e non negargli la semilibertà“. Al momento della registrazione dell’intervista, infatti, a Stasi non era ancora stata garantita la misura alternativa al carcere. Quest’ultima era invece stata concessa sia per il comportamento tenuto da Stasi in carcere, definito “rigoroso e rispettoso delle regole, anche nel corso di benefici penitenziari concessi“.

© Riproduzione riservata

Condividi questo Articolo

Avvertenza legale sulle immagini

Alcune delle immagini pubblicate all’interno di questa testata giornalistica sono tratte da fonti online liberamente accessibili. Tali immagini non sono in alcun modo utilizzate per finalità commerciali e i relativi diritti restano di esclusiva titolarità dei rispettivi aventi diritto.

Nonostante le verifiche preventive effettuate dagli autori (incluse, a titolo esemplificativo, l’analisi di metadati, Exif, watermark, loghi o altri segni distintivi), qualora la pubblicazione di un contenuto grafico dovesse risultare lesiva di diritti di proprietà intellettuale o di altri diritti soggettivi, la redazione, su richiesta del titolare, si impegna a rimuoverlo immediatamente o, ove richiesto, a indicarne correttamente l’attribuzione.

Eventuali segnalazioni possono essere inoltrate all’indirizzo e-mail:proprietaintellettuale@ildifforme.it.

In caso di accertata violazione, la redazione adotterà senza indugio ogni misura necessaria alla cessazione della stessa.