Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto la richiesta di differimento dell’esecuzione della pena presentata dalla difesa di Mario Roggero, il gioielliere di Cuneo di 72 anni condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione. L’istanza, presentata dall’avvocato Stefano Marcolini, chiedeva in via principale di sospendere l’esecuzione della condanna in attesa che il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si pronunci sulla domanda di grazia. In subordine, la difesa aveva chiesto la concessione della detenzione domiciliare. Su entrambe le richieste, però, la Procura generale aveva espresso parere negativo.
Con il provvedimento del tribunale, Roggero resta dunque detenuto. I giudici hanno sottolineato che il differimento della pena in presenza di una domanda di grazia rappresenta un’ipotesi del tutto residuale e caratterizzata da pochissimi precedenti nella giurisprudenza. Per poter intervenire, secondo il collegio, sarebbe necessario che emergesse un fumus boni iuris, cioè una parvenza di buon diritto, talmente evidente da rendere giustificabile un intervento della magistratura di sorveglianza in una materia che rientra nella prerogativa esclusiva del Capo dello Stato. Nel caso di Roggero, questa condizione non è stata ritenuta presente.
Il caso Roggero continua a dividere l’opinione pubblica
Nell’ordinanza, il Tribunale di sorveglianza riconosce anche la particolare complessità e la forte divisività della vicenda sul caso Roggero. Da una parte, viene ricordato che nei precedenti giudizi è stata esclusa la legittima difesa, elemento centrale nella condanna definitiva del gioielliere. Dall’altra, i giudici osservano che la reazione di una persona sottoposta a un’aggressione non può essere valutata con una precisione assoluta, come se ogni comportamento potesse essere ricostruito secondo criteri prestabiliti.
La decisione viene lasciata così al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per un eventuale valutazione sulla domanda di grazia. Quest’ultima, potrebbe modificare la situazione attuale in maniera totale, parziale oppure attraverso condizioni specifiche. Inoltre, il tribunale evidenzia un ulteriore aspetto, un eventuale differimento della pena potrebbe persino rivelarsi sfavorevole per Roggero nel caso in cui la grazia fosse successivamente concessa soltanto in parte.
Infatti, secondo l’ordinanza, il periodo di pena sospeso durante il differimento non verrebbe scontato e potrebbe quindi ritardare il raggiungimento dei requisiti temporali necessari per accedere ai benefici penitenziari. Roggero resta quindi in carcere, mentre l’attenzione si sposta ora sulla procedura relativa alla domanda di grazia presentata al presidente al capo dello Stato.
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