Anche un contatto fisico apparentemente privo di connotazioni sessuali può oltrepassare il limite della cordialità e rientrare nelle molestie sul lavoro. Questo è quello stabilito da un decreto del Tribunale di Prato, emesso dal giudice del lavoro Cristina Mancini, che ha accolto il ricorso presentato da una dipendente di un’azienda pratese. La vicenda, relativa a comportamenti avvenuti tra gennaio e luglio 2026, è stata riportata anche da Adnkronos.
La lavoratrice, impiegata nel controllo qualità, aveva segnalato una serie di atteggiamenti attribuiti al socio e amministratore della ditta. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, si sarebbero verificati diversi episodi di contatto fisico e confidenza personale che la dipendente considerava indesiderati. La situazione avrebbe determinato un forte stato di disagio, accompagnato da conseguenze sul piano della salute riconosciute dall’Inail e da un’assenza dal lavoro durata quasi 4 mesi. L’azienda è stata condannata a versare oltre 4mila euro per i danni e dovrà inoltre predisporre misure organizzative adeguate per garantire alla lavoratrice, al suo rientro, il rispetto della dignità e della sfera personale.
Le molestie sul lavoro contestate in azienda
Tra gli episodi valutati dal giudice come molestie sul lavoro, emerge quello avvenuto durante una riunione aziendale, alla presenza di diversi colleghi e di esponenti della società. In quella circostanza, secondo la ricostruzione della lavoratrice, l’amministratore le avrebbe raccolto i capelli con una mano, poggiandole contemporaneamente l’altra sulla spalla. In un’altra occasione, mentre la dipendente percorreva un corridoio, l’uomo le avrebbe toccato la spalla e la schiena.
Un ulteriore episodio avrebbe riguardato lo spostamento dei capelli dal volto della donna, sempre in presenza di altri dipendenti. Nel corso dei mesi sarebbero state rivolte alla lavoratrice osservazioni riguardanti il suo aspetto e il modo di vestirsi. Elemento ritenuto particolarmente significativo dal Tribunale è il fatto che la dipendente avesse manifestato il proprio dissenso, senza che le condotte contestate si interrompessero. Inoltre, secondo il provvedimento, gli atteggiamenti erano conosciuti nell’ambiente aziendale e avevano generato commenti tra i colleghi.
La sentenza del tribunale
La decisione del Tribunale di Prato si è focalizzata soprattutto sulla natura non richiesta dei contatti e sulla loro reiterazione. Il giudice ha osservato che dagli atti “non emergeva necessariamente un’esplicita manifestazione di desiderio o interesse sessuale, quanto piuttosto l’instaurazione unilaterale di una relazione caratterizzata da una confidenza fisica non richesta”.
Il giudice ha quindi escluso che gli episodi potessero essere semplicemente ricondotti a “gesti di cortesia o a modalità relazionali neutre”. A pesare nella valutazione sono stati anche il carattere reiterato delle condotte e il fatto che fossero proseguite dopo la manifestazione di dissenso della dipendente.
La dipendente, dopo aver subito le molestie sul lavoro, non ha rassegnato le dimissioni e si prepara a tornare in azienda. Proprio in vista del rientro, il Tribunale ha imposto alla società di adottare tutte le misure organizzative necessarie per evitare il ripetersi delle condotte contestate e assicurare condizioni rispettose della dignità e dell’integrità morale della lavoratrice. Di conseguenza quindi, alcuni gesti che considerati isolatamente potrebbero apparire innocui, assumono un peso diverso quando sono indesiderati, reiterati e proseguono nonostante un ripetuto dissenso esplicito.
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