La Corte di Cassazione ha accolto la possibilità di certificare la guida in stato di ebbrezza anche avendo solamente come prova le testimonianze degli agenti di polizia, quindi senza necessità dell’alcoltest. La sentenza tuttavia si riferisce al caso specifico di un automobilista che ha ottenuto l’annullamento del test, nonostante fosse visibilmente ubriaco, a causa di un errore nella procedura da parte degli agenti: non gli avevano comunicato il suo diritto di rivolgersi a un avvocato. L’uomo è stato così comunque condannato, nonostante l’annullamento del test, poiché si è deciso che il verbale scritto dalle autorità, che stabiliva che il tasso alcolico nel sangue era superiore al limite 1.5, fosse una prova valida.
Quindi per la sentenza sono necessari elementi “obiettivi e sintomatici” raccolti dagli agenti per accertare lo stato di ebbrezza, come spiega Il Messaggero: se le autorità mettono a verbale che la persona emana un forte odore di alcol, non riesce a rispondere alle domande e non riesce ad avere una guida lineare, questi elementi possono bastare per valutare lo stato di ebbrezza, anche senza l’alcoltest.
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Questa sentenza non costituisce però un precedente valido per tutti i casi. Nelle motivazioni si legge che “con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base a elementi sintomatici. Per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada, come la guida di ebbrezza, e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione“. Quindi ci deve essere un motivo valido per non utilizzare l’alcoltest, come quello nel caso citato, dato che si parla della testimonianza messa per iscritto degli agenti.
La sentenza dice che in assenza di un alcoltest valido, “il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti. Certamente riconducibile a un uso assai elevato di bevande alcoliche, sicuramente superiore alla soglia di 1.50″. L’esempio della Cassazione sono le testimonianze degli agenti che hanno messo per iscritto che l’uomo fermato emanava “un forte odore acre di alcol” ed era incapace “di controllare l’autoveicolo in marcia e di rispondere alle domande rivoltegli dagli agenti di polizia giudiziaria”.
Con questi motivi la Corte ha respinto un ricorso fatto da un automobilista di Brescia di un caso avvenuto a luglio 2023, quando gli erano stati dati 6 mesi di arresto, una multa di 1.500 euro e la revoca della patente. Il reato dell’uomo era quello di aver provocato un incidente mentre guidava ubriaco. Non era stato possibile fargli l’alcoltest ma gli agenti avevano testimoniato verbalmente il suo stato di ebbrezza. Il ricorso dell’uomo non è stato accolto perché sono state giudicate valide le prove verbali fornite dagli agenti.
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