“Le sentenze hanno ritenuto che lacondotta di falso fosse finalizzata a coprire eventuali responsabilitàdei Carabinieri del ‘Gruppo Roma’ nella morte di Stefano Cucchi”. Sono queste le parole che si leggono nell’atto della Cassazione che esprime le motivazioni delle sentenze sui depistaggi avvenuti dopo la morte di Stefano Cucchi.
Il caso Cucchi è divenuto tristemente noto a causa delle tante zone d’ombra in merito alla morte del 31enne romano, che era stato arrestato il 15 ottobre 2009.Una settimana dopo il suo arresto, Cucchi è deceduto all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Nel marzo scorso, i Supremi giudici hanno assolto il colonnello Lorenzo Sabatino nell’ambito del procedimento sui depistaggi. Inoltre, la Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dai carabinieri per i qualiin appelloera stata riconosciuta l’intervenuta prescrizione o condanna. Tra questi, il generale Alessandro Casarsa, Luciano Soligo e Francesco Cavallo.
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Nell’atto composto da 90 pagine si legge che i Supremi giudici sostengono che dalla “lineare” ricostruzione delle sentenze di merito emerge “una chiara volontà, puntualmente ricostruita, di impedire che le precarie condizioni fisiche di Cucchi” potessero far ipotizzare che “le stesse fossero state originate da situazioni verificatesi tra il suo arresto e il successivo collocamento nella camera di sicurezza e che, come tali, potessero essere ricondotte alle responsabilità degli appartenenti all’Arma dei Carabinieri in servizio”.
La Cassazione ha ritenuto “indicativa” la circostanza che le “annotazioni di servizio fossero state realizzate concaratteristiche redazionali sostanzialmente identiche, tali da non rendere identificabili le relative differenze” al fine di “occultare le modifiche apportate e, in particolare, i passaggi della prima annotazione ritenuti compromettenti”.
Sulla posizione del colonnello Sabatino, la Cassazione afferma che: “Risultapalesemente mancante l’indicazione di un qualunque elemento fattualeche, al di là di non consentite ricostruzioni congettuali, possa far ritenere che Sabatino abbia agito con il dolo richiesto”. Di conseguenza l’ipotesi di una sua consapevolezza in merito alla partecipazione del collega Cavallo “al confezionamento delle false annotazioni, è rimessa unicamente al dato, anch’esso del tutto indimostrato, di una qualche forma di interlocuzione tra i due imputati”. Per la Cassazione questo dato è “fondato in maniera totalmente congetturale e meramente suggestiva sul loro risalente rapporto professionale e sulla vicinanza fisica dei rispettivi uffici”.
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