“Non luogo a procedere per intervenutaprescrizione“. Così ha deciso oggi il gup di Roma nell’ambito del procedimento relativo al almancato aggiornamento del piano pandemico del 2006 e alla gestione dell’emergenza Covid.
Nell’indagine erano coinvolti l’ex numero due dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms)Ranieri
Guerra, l’ex direttore generale della Prevenzione del Ministero della Salute Giuseppe Ruocco e il dirigente del Ministero della Salute Maria Grazia Pompa, tutti accusati dirifiuto di atti d’ufficio.
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Il fascicolo di Roma faceva parte di una maxindagine partita a Bergamo
Il fascicolo era arrivato nella Capitale da Bergamo percompetenza territorialeed era uno stralcio della maxindagine dei pm orobici. Per la vicenda i magistrati di piazzale Clodio avevano chiestol’archiviazionegià nel 2023, mail gip l’aveva respintanel 2025, disponendo per i trel’imputazione coatta.
Contestualmente, il giudice aveva archiviato la posizione dell’ex presidente dell’Istituto Superiore di SanitàSilvio Brusaferroper l’ipotesi di truffa in riferimento a erogazioni pubbliche e per il rifiuto di atti d’ufficio. Per quanto riguarda quest’ultima accusa, sono statearchiviate anche le posizioni dell’ex capo della Protezione civile Angelo Borrelli e dell’allora dirigente del Ministero Claudio D’Amario.
Il gip aveva chiesto l’imputazione coatta dei tre dirigenti
Nel chiedere l’imputazione per Guerra e gli altri due dirigenti, il giudice per le indagini preliminari aveva sottolineato come fosse necessario “l’accertamento dellaconsapevolezza degli indagati di agire in violazione dei doveri impostirappresentando, dunque, la realizzazione di un evento ‘contra ius’, senza che il diniego di adempimento trovi alcuna plausibilegiustificazionealla stregua delle norme che disciplinano il dovere di azione“.
In particolare, per quanto riguarda l’accusa di rifiuto di atti d’ufficio, il gip riteneva che gli elementi acquisiti nel corso delle indagini dovessero “essere opportunamente vagliati nella sede preposta per valutare se quanto rappresentato dal pm in sede di richiesta siacondotta sufficiente ad escludere la responsabilità penale,laddove il rapporto di causalità della condotta necessitata è di tipo cogente“, ovverol’atto doveva essere
compiuto ed è stato invece omesso.
Nel procedimento erano parte civile 300 familiari delle vittime del Covid
Nel procedimento si erano costituiti parte civileoltre 300 familiari delle vittimedel Covid. Le richieste di risarcimento riguardavano i presuntidanni subiti, in particolare, da operatori sanitari e forze dell’ordine impegnatidurante la prima ondata della pandemia. Per i legali delle famiglie, infatti, il mancato aggiornamento del Piano pandemico, fermo al 2006, avrebbe dovuto essere considerato unreato.
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