LaCorte Costituzionaleha confermato la legge cheimpone un limite alla concessione della cittadinanzaai discendenti di immigrati italiani. Con una decisione resa nota oggi, laConsultaha stabilito che le questioni presentate dal Tribunale di Torino sono“in parte non fondate e in parte inammissibili”. Il ricorso riguardava l’articolo 1del decreto-legge 36/2025, poi convertito nellalegge 74/2025, che introduce misure urgenti in materia di cittadinanza.
In particolare, venivano contestate le norme che rendonopiù rigorosi i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana per discendenza, il cosiddetto“ius sanguinis”. Secondo i giudici costituzionali, le obiezioni sollevate non giustificano l’intervento della Corte.
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La norma passata sotto l’esame dalla Corte Costituzionale prevede che possa essere dichiarato cittadino italianosolo chi haun genitoreoun nonnogià in possesso di tale requisito. Al contrario, prima dell’intervento legislativo, era possibile andaremolto più indietro nell’albero genealogicoda parte del richiedente, che poteva ottenere la cittadinanza italiana anche nel caso in cui fosse riuscito a risalire ad untrisavoloche la possedeva.
E proprio questafacoltà molto ampiaaveva determinato un fortissimo aumento di casi considerati da più parti“sospetti”. Ledecine di migliaia di richiesteche avevano mandato in tilt gli uffici dell’ anagrafe di molti comuni e anchei tribunali si erano trovati paralizzati, oberati come erano dicause civili per l’ottenimento della cittadinanza.
La decisione della Corte Costituzionale
Nella sua decisione, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni con le quali il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava lalesione dei diritti, valutando che la norma in esame provocherebbe una“revoca implicita della cittadinanza con efficacia retroattiva”. La Consulta ha inoltre dichiarato inammissibile la violazione della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, secondo la quale “nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanzae del diritto di mutare cittadinanza“.
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